Presentare la SCIA Alternativa al permesso di costruire

Servizio attivo

Al proprietario dell'immobile o chi ne ha che deve eseguire gli interventi di cui all’art. 23 comma 1 del D.P.R. 380/2001.

A chi è rivolto

A tutte le persone proprietarie di immobili. Se il richiedente è persona diversa dal proprietario (usufruttuario, locatario, promissario, acquirente, ecc.) è necessario presentare una dichiarazione del proprietario dell'immobile con firma non autenticata e con fotocopia del documento di identità del proprietario medesimo.

Descrizione

Con riferimento all'art. 23, D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i. “Testo Unico dell’Edilizia”, comma 01, in alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attività:
a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);
b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
Gli interventi di cui alle lettere precedenti sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.
 

Come fare

La Segnalazione Certificata di Inizio Lavori Asseverata deve essere presentata prima dell’effettivo inizio dei lavori.
L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la Segnalazione Certificata di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

Cosa serve

Esecuzione degli interventi soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività Alternativa al Permesso di Costruire

Cosa si ottiene

Titolo abilitativo per gli interventi soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività Alternativa al Permesso di Costruire

Tempi e scadenze

Tre anni dalla data di presentazione.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Tecnico

Piazza Municipio, 1, Pofi, 03026, Frosinone, Lazio, Italia

Telefono: 0775 380013
Email: tecnico@comune.pofi.fr.it
PEC: comunepofi@pec.it
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Pagina aggiornata il 03/04/2024