Presentare la SCIA, Segnalazione certificata di

Servizio attivo

La presentazione della SCIA non comporta da parte dell’amministrazione comunale l’emissione di alcun atto autorizzativo

A chi è rivolto

Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.

Descrizione

Con riferimento all'art. 22, comma 1, del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i. “Testo Unico dell’Edilizia”, sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c).
Al comma 2: Sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini dell'agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
Al comma 2bis: Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.

Come fare

La Segnalazione Certificata di Inizio Lavori Asseverata deve essere presentata prima dell’effettivo inizio dei lavori.
L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la Segnalazione Certificata di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.
 

Cosa serve

Esecuzione degli interventi soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
Occorre inoltre munirsi della documentazione elencata nella modulistica.

Cosa si ottiene

Titolo abilitativo per gli interventi soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

Tempi e scadenze

Tre anni dalla data di presentazione.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Tecnico

Piazza Municipio, 1, Pofi, 03026, Frosinone, Lazio, Italia

Telefono: 0775 380013
Email: tecnico@comune.pofi.fr.it
PEC: comunepofi@pec.it
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Pagina aggiornata il 03/04/2024